SOStudenti – Cosa fare in caso di ritardo o sciopero di treni e aerei?

Le cause possono essere di vario tipo, come scioperi o intemperie, ma in ogni caso ci sono dei diritti che tutelano i passeggeri. Grazia Ferdenzi, avvocata di Confconsumatori Parma, ci spiega cosa fare in queste situazioni

Quando si viaggia può spesso accadere che il proprio volo o treno arrivi in ritardo, venga cancellato o posticipato, soprattutto quando di mezzo c’è uno sciopero del personale. In questi casi, i passeggeri non sono lasciati in balia delle onde e possono far valere i propri diritti, come il diritto al rimborso.

Analizziamo i casi specifici con l’avvocata Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma, che ci spiega qual è la differenza tra il ritardo o la cancellazione di un viaggio nel settore aereo e in quello ferroviario.

Aerei

In questo caso, spiega Ferdenzi, che il volo venga posticipato o del tutto cancellato, il passeggero ha sempre diritto all’assistenza, secondo il Regolamento Comunitario n. 261/2004. Secondo tale regolamento, se il ritardo supera le due ore, i passeggeri dovranno essere riforniti con bevande e pasti, mentre nel caso in cui un volo serale venisse cancellato e il successivo partisse solo il giorno dopo, la compagnia si dovrebbe occupare del pernottamento in hotel e del trasferimento da/per l’aeroporto dei passeggeri. In fine, nel caso di definitiva cancellazione, i passeggeri avrebbero diritto al completo rimborso del prezzo del biglietto acquistato. La compagnie che non provvedono all’assistenza del passeggero, violano la normativa e sono passibili di sanzione da parte dell’Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Fino ad alcuni anni fa, se il ritardo o la cancellazione fossero dipese da sciopero del personale della compagnia aerea, i passeggeri non avrebbero potuto chiedere e pretendere altro, nel senso che, oltre al rimborso e all’assistenza le compagnie non avevano alcun obbligo nei confronti dei passeggeri lasciati a terra a causa di uno sciopero, perché questo evento rientrava tra le “circostanze eccezionali”, dunque non controllabili dai vettori” spiega Ferdenzi, che aggiunge che fortunatamente “La Corte di Giustizia Europea ha completamente cambiato la situazione con due fondamentali sentenze. La prima del 2018 e la seconda, decisiva, del 2021. In particolare, nell’ultima sentenza, la Corte spiega che le compagnie aeree hanno i mezzi per prepararsi a uno sciopero “e, se del caso, (hanno i mezzi) per attenuarne le conseguenze; cioè se la compagnia sapeva da tempo dello sciopero perché per esempio questo era dovuto da rivendicazioni sindacali dei suoi dipendenti, e non ha fatto nulla per arrivare a una soluzione, non si può parlare di circostanza imprevedibile. Quindi, in questo caso, i vettori devono riconoscere una compensazione a tutti i passeggeri lasciati a terra.

L’importo della compensazione pecuniaria è stabilito dal Regolamento Europeo 261/04, che prevede:

250 euro a passeggero per tratte fino a 1500 chilometri;

400 euro a passeggero per tratte tra 1500 e 3500 chilometri;

600 euro a passeggero per tratte oltre i 3500 chilometri.

Essa può essere richiesta alla compagnia aerea per raccomandata a.r o a mezzo Pec.

Seconda la sentenza della Corte di Giustizia Europea non è possibile avere diritto a una compensazione pecuniaria nel caso in cui il volo dovesse essere annullato per via di uno sciopero non dovuto ai dipendenti della compagnia, ma per esempio agli addetti all’handling o al controllo di volo, che non sono sotto il controllo delle compagnie.

Treni

Nel settore ferroviario, invece, i diritti dei passeggeri sono disciplinati dal Regolamento (CE) 1371/2007. Ferdenzi spiega che in caso di ritardo, il regolamento dispone che qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti, il passeggero potrà scegliere fra:

– il rimborso integrale del biglietto, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del pro­gramma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile;

il proseguimento del viaggio seguendo eventualmente anche un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppu­re anche ad una data successiva, a discrezione del passeggero.

Nel caso in cui il passeggero non scegliesse il rimborso, ha diritto ad un indennizzo che varia tra il 25% e il 50% del prezzo del biglietto (ritardi tra 60-119 minuti e dai 120 minuti in su).

“Una sentenza della Corte di Giustizia Europea (26/09/2013 in C-509/11) ha stabilito che il pagamento dell’indennizzo è dovuto anche se il ritardo era causato da una circostanza definibile come “forza maggiore”. Un trasportatore ferroviario non potrà quindi rifiutare il pagamento dell’indennizzo nemmeno se il ritardo era dovuto a circostanze come ad esempio una bufera di neve, un’alluvione, un terremoto” spiega Ferdenzi.

Per concludere, in caso di ritardo di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente l’assistenza consistente in:

pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti;

sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile;

-se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile. Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l’impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.

Quanto sopra viene applicato anche in caso di sciopero, essendo quest’ultimo equiparabile al ritardo del treno oltre i 60 minuti.

Se prima di leggere questo articolo gli scioperi e i ritardi erano l’incubo da evitare durante l’organizzazione delle vostre vacanze, adesso avete tutte le informazioni necessarie riguardo ai vostri diritti e le modalità di rimborso.

di Gabriele Scarcia

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