Come si approva un disegno di legge? Storia del ddl Zan

Guglielmo Agolino ci spiega l'iter di questo ddl e qual è in generale il percorso d'approvazione per un disegno di legge

 

Dal profilo Facebook di pamearovaris

 

Si sta molto parlando del disegno di legge (ddl) Zan – dal nome del suo promotore, il deputato Alessandro Zan. Anche molti personaggi dello spettacolo si sono schierati a favore di questa legge: uno dei più famosi, spesosi a favore del ddl sui social e anche al concerto del Primo Maggio, è il rapper Fedez.

I sostenitori affermano che ormai la questione non più rimandabile; altri, però, ancora non sono convinti dei  contenuti e della necessità di questo disegno di legge. Per mesi inoltre è stato in una fase di stallo presso la Commissione Giustizia del Senato, per poi essere calendarizzato solo il giorno 28 aprile 2021. Ma qual è il percorso che ha dovuto – e deve ancora – affrontare la legge Zan? E perché c’è stata questa lunga pausa? Ne parliamo con Guglielmo Agolino, Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale.

Che cos’è il ddl Zan?

È un disegno di legge che si propone di prevenire e contrastare discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e disabilità. Combatte dunque l’intolleranza nei confronti di donne, persone omosessuali, bisessuali, transgender e persone con disabilità. Attualmente grazie alla legge Mancino del 1993, il codice penale italiano punisce solamente i reati e i discorsi di odio fondati su caratteristiche come la nazionalità, l’etnia o la religione.

“Una parte dell’opinione pubblica si chiede se il ddl Zan possa essere un disegno di legge liberticida – ci dice Agolino – La risposta è no. L’articolo 4 dello stesso ddl tuttavia parla chiaro: ‘pluralismo delle idee e libertà delle scelte’. Viene punita solamente la condotta che può avere una lesività tale da istigare a commettere atti di discriminazione nei confronti delle categorie di persone sopracitate. Deve esserci dunque un concreto rischio. Il bilanciamento tra la libertà di espressione e la non discriminazione è molto importante. “In questo caso, per come è formulato il testo del disegno di legge, non mi pare che la sanzione penale possa giungere alla lesione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione”.

La legge anzi adegua il diritto penale a quelle che sono le esigenze della società. E le esigenze ci sono. Citiamo un caso recente che purtroppo è diventato molto noto: due uomini sono stati aggrediti nella metropolitana di Roma perché si stavano baciando. Con questa legge tali aggressioni sarebbero sempre sanzionate penalmente con l’aggravante di omofobia. È corretto quindi che le norme si adeguino al tessuto sociale.

Qual è l’iter di approvazione di un disegno di legge?

Agolino ci spiega che l’iter prevede che il disegno di legge nel medesimo testo debba essere approvato da entrambi i rami del Parlamento, ovvero Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Dopodiché il testo è pronto per la promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica e l’entrata in vigore effettiva, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In questo caso, il ddl Zan è stato approvato alla Camera dei deputati  il 4 novembre 2020. Il disegno di legge, appena calendarizzato, dovrà adesso essere esaminato dalla Commissione Giustizia del Senato. Quest’ultima è composta da membri di tutti i gruppi parlamentari con a capo un ufficio di Presidenza formato dal Presidente della Commissione, da due Vicepresidenti  e due segretari.

La commissione, una volta calendarizzato il disegno di legge, potrà trattarlo inserendolo tra gli ordini del giorno dei lavori della Commissione. Così si potrà avviare una discussione sul merito anche eventualmente apportando modifiche con emendamenti – oppure decidere di fare rimanere il testo approvato alla Camera invariato. Una volta approvato in Commissione, esso è pronto per l’esame in Assemblea al Senato dove viene discusso e poi eventualmente emendato anche qui prima della votazione finale.

zan deputato

dal profilo Facebook di Alessandro Zan

In questo caso poi le strade sarebbero due: se il ddl viene approvato senza emendamenti sia dalla Commissione che dall’Aula del Senato è pronto per essere promulgato, pubblicato e diventare legge. Se invece, esso viene approvato ma con modifiche deve ritornare alla Camera per ulteriore approvazione. “Questo accade perché, essendo il nostro un bicameralismo paritario (o “perfetto”), un disegno di legge deve essere approvato da entrambi i rami del Parlamento nel medesimo testo. Di conseguenza se per ipotesi la Camera dovesse nuovamente apportare delle modifiche al testo, esso dovrebbe ancora una volta incardinarsi al Senato”.

Tuttavia, come si diceva, il ddl non è stato esaminato dalla Commissione Giustizia per sei mesi circa. Questo pare sia dovuto al fatto che il Presidente della stessa Commissione non sia favorevole alla legge. Da qui il mancato inserimento nel calendario dei lavori della Commissione.

Quali motivazioni sono state portate finora per ritardare la calendarizzazione?

Il calendario dei lavori della Commissione (in questo caso la Commissione Giustizia del Senato) deve essere deciso dall’Ufficio di Presidenza della Commissione stessa, composto dal Presidente, due vicepresidenti, due segretari  e un rappresentante di ogni gruppo parlamentare presente nella Commissione. Di solito, spiega Agolino, questo calendario viene deciso all’unanimità anche al fine di tutelare tutte le forze politiche presenti nella Commissione, e soprattutto le opposizioni.

In questo caso però l’attuale Presidente della Commissione Andrea Ostellari ha deciso, in un primo tempo e motu proprio, di non calendarizzare il ddl Zan in ragione di una mancanza di unanimità tra le forze politiche. In particolare, alcune di esse si erano dichiarate contro la calendarizzazione. Ha allora affermato che avrebbe sottoposto la questione alla Conferenza dei capigruppo del Senato, organo che si occupa di gestire la programmazione dei lavori parlamentari all’interno di Palazzo Madama. Le forze politiche favorevoli alla calendarizzazione hanno definito quello esercitato dal Presidente come un potere di veto.

zan pantheon

dal profilo Facebook di Alessandro Zan

“Secondo l’articolo 55 comma 3 del regolamento parlamentare del Senato, il Presidente del Senato può proporre, in caso di disaccordo, il nuovo calendario all’Assemblea la quale può approvarlo, anche con modifiche, con apposita votazione. Ciò sarebbe potuto avvenire sin da subito, anche in Commissione. Se così fosse stato, come poi è avvenuto, il ddl si sarebbe da subito potuto calendarizzare stante il parere favorevole della maggioranza dei membri della Commissione. Si sarebbe evitato di perdere così tanto tempo. La Presidenza della Commissione aveva, invece, annunciato di voler rimettere la questione alla Conferenza dei capigruppo, nonostante comunque le Commissioni siano in grado di organizzare il proprio lavoro interno autonomamente“, certo nel rispetto del calendario generale dei lavori del Senato, ma con un grado sufficiente di autonomia”, afferma l’esperto.

Quanto dovrebbe essere super partes il Presidente della Commissione Giustizia del Senato? 

“Sicuramente è compito del Presidente della commissione assicurare il buon andamento dei lavori della stessa, quindi, da egli ci si aspetterebbe una condotta quanto più corretta “istituzionalmente” possibile. Ciò peraltro gli consentirebbe di gestire meglio e con maggiore autorevolezza il suo compito“. Tuttavia egli può non essere super partes. A testimonianza di ciò valga il fatto che egli vota sempre, al contrario di quanto avviene invece con il Presidente d’Assemblea, ed è chiara la sua appartenenza ad un gruppo parlamentare specifico lungo il suo mandato da Presidente. Tra i suoi poteri vi è quello di stabilire l’ammissibilità dei singoli emendamenti e decidere l’ordine del giorno. Due poteri che se usati a favore di una parte possono essere determinanti. Può inoltre essere invitato a partecipare alla conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, quella che gestisce la programmazione dei lavori.

Se la legislatura finisse prima che si completasse questo iter cosa succederebbe?

Innanzitutto ricordiamo che la legge è stata ufficialmente calendarizzata da poco. Ad ogni modo se un ddL non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento (ma solo da uno) nella medesima legislatura non c’è modo di “recuperarlo” nella legislatura successiva. “A causa dell’approvazione di un solo ramo del Parlamento (nel caso del ddl Zan abbiamo visto che è stato approvato alla Camera e ad ora manca appunto l’approvazione del Senato) e non di entrambi, se il ddl non dovesse essere approvato al Senato si ricomincerebbe tutto dall’inizio” ci dice Agolino.

Perché dunque è così importante questo disegno di legge?

È molto importante che la libertà di tutti sia tutelata. Questo avverrebbe con la modifica dell’articolo 604-bis e 604-ter del Codice Penale. “La modifica in sé di un articolo del codice penale, però, per quanto fondamentale, non risolverebbe il problema- mette in guardia Agolino – dovremmo essere in grado di cambiare quella parte di società che vede nel ‘diverso da sè’ un nemico”.

Un aspetto importante del ddl Zan sarebbe inoltre l’istituzione della Giornata dell’Omobitransfobia nelle scuole che aiuterebbe la sensibilizzazione e la comprensione delle diversità.

D’altronde, è l’articolo 3 della nostra Costituzione che ci dice: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

di Lorena Polizzotto

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