SOStudenti- Distacchi delle utenze luce e gas: quando sono legittimi?

A cura di Francesca Campanini, responsabile sportello del progetto Energia: diritti a viva voce di Confconsumatori Parma

Innanzitutto, dobbiamo dire che Arera – Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente – regola tramite appositi testi integrati sia l’emissione delle bollette che i casi di morosità con le utenze luce e gas. I gestori, quindi, devono attenersi alle direttive di Arera e non possono agire in autonomia.

La scadenza della bolletta, ad esempio, deve essere almeno 20 giorni dopo la sua emissione. La stessa viene inviata secondo quanto stabilito nell’offerta (o cartacea o tramite e-mail) e il consumatore ha modo di gestire il pagamento effettuando il versamento di quanto richiesto in una unica soluzione, ma può anche fare richiesta di rateizzazione nel caso l’importo sia troppo alto. Tale richiesta deve essere effettuata entro 10 giorni dalla scadenza, ancora meglio chiederla prima della scadenza.

Nel caso non si paghi una fattura entro i 10 giorni, e non si invii una contestazione scritta o una richiesta di rateizzazione, il venditore invierà un sollecito di pagamento e, successivamente, procederà alla costituzione in mora del cliente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec (ovviamente la pec deve essere stata precedentemente fornita al venditore come canale di comunicazione principale). La lettera di costituzione in mora deve contenere alcune informazioni obbligatorie, come il termine ultimo entro il quale provvedere al pagamento, il termine decorso il quale, in assenza del saldo, verrà fatta richiesta di sospensione della fornitura e – per la fornitura di luce – il periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta al 15% come preavviso di distacco, le modalità con cui il cliente potrà provvedere al pagamento del dovuto. Ricordiamo che una volta inviata la raccomandata – o la pec – trascorsi 30 giorni, la stessa viene considerata ricevuta poiché, in caso di mancato ritiro, la stessa passa in passa in “compiuta giacenza”. Si consiglia, quindi, di andare sempre a ritirare le raccomandate poiché ci consentono di poterci tutelare nei tempi corretti in caso di necessità.

Nel caso in cui, nonostante la raccomandata di messa in mora, il cliente finale non provveda al pagamento delle fatture sollecitate il gestore richiede al distributore locale la sospensione della fornitura e invia allo stesso la documentazione attestante l’invio della raccomandata di messa in mora.

Se è possibile procedere all’esecuzione della sospensione/chiusura l’utente finale si vedrà interrotta la fornitura. In alcune situazioni, tuttavia, non è possibile procedere (ad esempio quando il contatore gas posto in una proprietà privata) pertanto occorreranno interventi ulteriori, compreso l’eventuale distacco dalla colonna principale.

Per i clienti morosi, per i quali non è possibile procedere al distacco della fornitura, c’è il passaggio automatico al cosiddetto servizio di default gas per una durata massima di 6 mesi (a seguito della cessazione amministrativa). In questo caso il cliente verrà avvisato tramite una comunicazione apposita per permettergli di agire conseguentemente, cioè saldare la morosità e sottoscrivere un contratto con un gestore a sua scelta. Le condizioni economiche applicate saranno le condizioni del servizio di tutela aumentate del cosiddetto “parametro γ” (gamma). Questo dato è differente per ogni area di prelievo e viene pubblicato in occasione degli esiti della gara che definisce i fornitori coinvolti. Il Servizio di Ultima Istanza, invece, è destinato ai clienti finali che si trovano loro malgrado senza fornitore, ad esempio perché il gestore fallisce oppure perché, per problemi tecnici, non è più in grado di servire una determinata zona.

Le uniche tipologie di utenze non disalimentabili (cioè che non possono subire il distacco delle utenze) sono:

Per la luce:

– Impianti di segnalamento e apparati centralizzati delle Ferrovie dello Stato, delle Ferrovie in concessione e dei trasporti urbani ed extra urbani;

– Porti e aeroporti di maggiore importanza, e servizi essenziali delle miniere;

– Clienti domestici in condizioni di disagio fisico;

– Funzioni di pubblica utilità.

Per il gas: strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.

Infine dobbiamo ricordare che la sospensione della fornitura o chiusura del punto di riconsegna non può essere richiesta se non sono state rispettate le tempistiche di intervallo delle comunicazioni e pagamenti, se il cliente finale provvede a comunicare l’avvenuto pagamento, se l’importo sollecitato è uguale o inferiore al deposito cauzionale (se è previsto), se il cliente finale aveva inviato un reclamo entro la scadenza della fattura per problemi legati alle letture e il venditore non abbia inviato la risposta motivata, se gli importi non pagati riguardano costi relativi a servizi diversi dalla fornitura (esempio rata di pagamento di un’assicurazione o vendita di lampadine, etc.).

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.confconsumatori.it oppure contattare lo sportello di Parma all’indirizzo e-mail parma@confconsumatori.it o al numero 0521 230134.

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