Viaggi aerei e disservizi: quali sono i diritti dei passeggeri?

A cura dell’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma

Si avvicina il periodo estivo e molti hanno già prenotato voli per raggiungere le mete delle tanto desiderate vacanze. Capita spesso, però, che i voli subiscano cancellazioni o ritardi che possano causare disagi ai passeggeri o provocare addirittura danni. È utile, pertanto, conoscere i diritti che ciascun viaggiatore può far valere in tali circostanze.

Il Regolamento Europeo n. 261/2004, la c.d. Carta dei Diritti del Passeggero contiene i principi fondamentali in materia di trasporto aereo e prevede quali siano i diritti dei passeggeri nei principali casi di disservizio.

Tra questi vi è sicuramente la cancellazione del volo: in questo caso il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti opzioni:

1) rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;

2) imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea. In questo caso la compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione su volo alternativo, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare.

In ogni caso poi è prevista l’assistenza al passeggero e consistente in: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; idonea sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento da/per hotel/aeroporto.

In alcuni casi, poi, quando il volo viene cancellato, il passeggero ha diritto anche alla compensazione pecuniaria, calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa (si va da un minimo di 250 a un massimo di 600 euro) salvo che la compagnia non possa provare che la cancellazione sia stata causata da circostanze eccezionali o che il passeggero sia stato tempestivamente informato sulla cancellazione (con almeno due settimane di anticipo; nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della partenza nel caso sia offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’originario volo previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo a destinazione al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto).

Un altro disagio molto frequente è poi il negato imbarco a causa del cosiddetto overbooking: in questo caso il passeggero ha diritto a:

1) rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o in alternativa:

2) riprotezione su un altro volo il prima possibile, o in una data successiva conveniente per il passeggero.

Il passeggero ha sempre diritto a ricevere la compensazione pecuniaria che può però essere ridotta fino al 50% nel caso in cui venga offerta al passeggero la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo originariamente previsto, rispettivamente le due ore (per voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 km), le tre ore (per voli intracomunitari superiori a 1500 km) o le quattro ore (per i voli internazionali superiori a 1500 km).

È sempre dovuta, anche in caso di overbooking, l’assistenza, come nell’ipotesi di cancellazione del volo.

Infine, un altro disservizio che si verifica frequentemente è, infine, il ritardo prolungato del volo: anche in questo caso il passeggero ha diritto all’assistenza, se il ritardo del volo è di almeno due ore

nel caso di volo intracomunitario inferiore o pari a 1500 km e fino a un ritardo di almeno 4 ore nel caso di volo internazionale superiore a 3500 km. In base poi a una sentenza della Corte di Giustizia del 2009, il passeggero avrà anche diritto alla compensazione pecuniaria quando il ritardo supera le tre ore rispetto all’orario d’arrivo originariamente previso. Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero invece ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

È utile sapere che esistono i risarcimenti danni supplementari: l’art. 12 del Regolamento Europeo 261/2004 prevede che, a prescindere dalla compensazione pecuniaria, se il passeggero ha subìto ulteriori danni derivanti da cancellazione, ritardo, overbooking, può chiedere alla compagnia aerea un risarcimento supplementare. Si tratta delle spese a cui i passeggeri sono stati costretti ad andare incontro a causa del volo cancellato o ritardato. Ne è un esempio quando, in caso di mancata riprotezione o di riprotezione proposta con orario o giorno ragionevole, i passeggeri per raggiungere il luogo di destinazione sono stati costretti ad acquistare biglietti di altra compagnia. Oppure, non avendo ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, i passeggeri sono stati costretti a pagare le relative spese autonomamente, compreso il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa. Queste spese e, in generale, tutte le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere devono essere documentate e rimborsate.

In ogni caso, l’applicazione del Regolamento Europeo 261/2004 non impedisce ai passeggeri che abbiano subito danni ulteriori a causa dei disservizi aerei elencati in precedenza di avviare le ordinarie azioni risarcitorie.

Come far valere i propri diritti? In sintesi, quando si riscontrano disservizi legati ai voli, occorre segnalare immediatamente l’accaduto alla compagnia aerea coinvolta, chiedendo l’applicazione del Regolamento Europeo 261/2004: in caso di esito negativo o di mancata risposta, sarà possibile proseguire l’azione con attraverso il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale della controversia – ricorrendo dunque all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Soltanto al termine del tentativo di conciliazione ci si potrà eventualmente rivolgere all’Autorità Giudiziaria ordinaria.

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